ASSISTENZA SANITARIA ED ECONOMICA
ASSISTENZA SANITARIA
I cittadini italiani che si spostano nell’Unione Europea, in Svizzera, nello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, possono fruire dell’assistenza sanitaria diretta presentando la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari o dai singoli accordi.
I cittadini italiani che per motivi di lavoro si recano nei Paesi al di fuori dell’U.E. e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, usufruiscono dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, anticipando le spese di cui dovranno chiedere il rimborso tramite l’Ufficio consolare all’estero.
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente, secondo le modalità previste dal Paese di destinazione.
Ai sensi del DM 1 febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di “emigrato” ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. L’accesso all’assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in Italia è riservata ai cittadini italiani nati in Italia e successivamente espatriati per ragioni lavorative. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del DPR 445/2000 in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, di risiedere all’estero indicando il Comune di iscrizione AIRE e di non possedere una copertura assicurativa pubblica o privata per le prestazioni sanitarie.
Le cure di altissima specializzazione all’estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via eccezionale, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito web del Ministero della Salute, che ha la competenza in materia.
Cliccando qui si può accedere alla specifica sezione della pagina web del Ministero degli Affari Esteri.
ASSISTENZA ECONOMICA
Il Consolato può erogare un sussidio al cittadino italiano residente stabilmente nella circoscrizione consolare che si trovi in una situazione di comprovata eccezionale necessità, come un ritardo nell’arrivo dell’assegno di assistenza governativa, disabilità, condizioni mediche particolari che comportano speciali spese mediche, dietetiche o farmaceutiche non coperte dall’assistenza locale, eccetera. Il connazionale indigente dovrà appunto provare, all’occorrenza, la sua condizione di eccezionale necessità esibendo la documentazione che gli verrà richiesta. I sussidi non possono superare il limite massimo stabilito dalle disposizioni ministeriali.
In questo tipo di assistenza rientra anche il rilascio o il rinnovo gratuito del passaporto italiano a cittadini in difficoltà economiche.
Il cittadino italiano in transito che abbia subito il furto di denaro o altri documenti può anche richiedere l’erogazione di un prestito con promessa di restituzione allo Stato italiano. La concessione del prestito è subordinata alla valutazione del Consolato.
Cliccando qui si può accedere alla specifica sezione della pagina web del Ministero degli Affari Esteri.