I cittadini italiani che per motivi di lavoro si recano nei Paesi al di fuori dell’U.E. e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, usufruiscono dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, anticipando le spese di cui dovranno chiedere il rimborso tramite l’Ambasciata.
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente, secondo le modalità previste dal Paese di destinazione.
La procedura e i moduli da compilare per chiedere il rimborso al Ministero della Salute si trova al seguente link: Rimborso spese sanitarie sostenute negli Stati extra UE con i quali non sono in vigore Convenzioni in materia di assistenza sanitaria (salute.gov.it)
Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 1 febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di “emigrato” ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
L’accesso all’assistenza sanitaria urgente in caso di temporaneo soggiorno in Italia è riservata ai cittadini italiani nati in Italia e successivamente espatriati per ragioni lavorative.
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del DPR 445/2000 in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, di risiedere all’estero indicando il Comune di iscrizione AIRE e di non possedere una copertura assicurativa pubblica o privata per le prestazioni sanitarie.
Le cure di altissima specializzazione all’estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via eccezionale, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza.
Per maggiori informazioni consultare:
- sito web del Ministero della Salute, che ha la competenza in materia;
- specifica sezione della pagina web del Ministero degli Affari Esteri.