I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea possono guidare sul territorio italiano, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
Per guidare all'estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino, per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza, in:
- Paesi appartenenti all’Unione Europea;
- Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida;
- Paesi extra UE non firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida.
Paesi non appartenenti all'Unione Europea firmatari di accordi di reciprocità con l'Italia in materia di conversione di patenti di guida.
- Per circolare temporaneamente nei Paesi con i quali l'Italia ha firmato accordi di reciprocità occorre essere in possesso della patente internazionale (permesso internazionale di guida) accompagnata da quella italiana in corso di validità. La patente o permesso internazionale è un documento per guidare in tutti i Paesi europei ed in alcuni extra-europei. Viene rilasciata dagli Uffici della motorizzazione. Deve essere sempre accompagnata dalla patente italiana in corso di validità. Scopo della patente internazionale è quello di fornire alle Autorità straniere l'esatta interpretazione della patente di guida in possesso del titolare. Le Convenzioni internazionali attualmente in vigore (Ginevra 19.9.1949 – ratificata con legge n. 1049 del 19.05.1952 - e Vienna 8.11.1968, - ratificata con legge n. 308 del 05.07.1995) hanno introdotto due modelli di patente internazionale. In Italia è possibile ottenere sia l’uno che l’altro modello di patente.
- Se stabilite la residenza in un Paese straniero firmatario con l'Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti dovrete richiedere alle locali Autorità la conversione della vostra patente italiana in corso di validità. Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l'obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dall'Italia in materia di patenti prevede che le Autorità del Paese ospitante comunichino, una volta rilasciata la nuova patente, l'avvenuta conversione alle Autorità diplomatico-consolari italiane ovvero a quella in Italia designata dall'accordo stesso.
Una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall’art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992).
Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente munirsi della traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo, potrete guidare in Italia con la patente straniera fino ad un anno massimo dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).
NB. L’elenco aggiornato degli Stati con i quali l'Italia ha concluso accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida è visionabile tramite il link al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Si informa che possono rinnovare la patente italiana (sempre che non sia scaduta da più di cinque anni) i connazionali iscritti in A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) per un periodo di almeno 6 mesi. Il rinnovo sarà effettuato dall'Ufficio Consolare competente.
Per il rilascio dell'Attestazione gli interessati dovranno effettuare la visita medica per ottenere il relativo certificato (fare clic qui per scaricare il modello di certificato medico), di norma attraverso appuntamento da fissare con il medico di fiducia di questa Ambasciata. Per maggiori informazioni sui medici di fiducia consultare la pagina: https://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/avvocati-e-medici-di-fiducia.html
L’interessato dovrà presentare la seguente documentazione:
- Modulo di domanda (cliccare qui per scaricare il modulo).
- Originale della ricevuta di versamento dell'equivalente a 41 Euro (art. 66D tariffa consolare). Clic qui per consultare la tabella delle tariffe consolari.
- Originale del Certificato medico rilasciato durante la visita con firma e timbro (cliccare qui per scaricare il modello).
- Originale e copia della patente.
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validitá.
Chi ha confermato la validità della patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’ Art. 126 del Codice della Strada anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso l'Autoritá diplomatico-consolare italiana sia ancora valido.
Sarà sempre necessario conservare l’attestazione unitamente alla patente di guida e in particolare esibirla per effettuare la visita medica per la conferma di validità in Italia al fine di provare al medico accertatore l’avvenuto rinnovo all’estero e quindi di dimostrare l’assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.