La legge 10/11/2014 n. 162 di conversione del Decreto Legge 12/09/2014 n.132 ha apportato importanti modifiche in tema di separazione e scioglimento del matrimonio.
La novità piú significativa è che secondo la nuova procedura i coniugi che intendano separarsi consensualmente potranno farlo davanti ad un avvocato, che dovrà redigere per iscritto l’accordo, senza piú l’obbligo del passaggio in Tribunale.
Le disposizioni precedenti rimangono invece invariate in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.