Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, ai sensi dell’art. 23 Ter DPR 18/1967, comma 2, a concedere contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri, previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
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