E’ entrata in vigore la seguente normativa sul trasporto di animali da compagnia tra gli Stati Membri dell’Unione Europea:
Spostamenti verso Stati Membri dell’Unione Europea (eccetto Regno Unito, Irlanda e Svezia):
Gli animali dovranno essere accompagnati da un PASSAPORTO in cui dovrà figurare che:
– Sono stati identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile o un sistema elettronico di identificazione (microchip)
– Sono stati oggetto di una vaccinazione o rivaccinazione antirabbica.
Spostamenti verso il Svezia, Regno Unito, l’Irlanda e Malta.Gli animali da compagnia (eccetto i furetti) dovranno essere accompagnati da una PASSAPORTO che attesti gli stessi requisiti del punto precedente. Inoltre dovrà riportare che è stata realizzata una valutazione degli anticorpi neutralizzanti con risultato soddisfacente.
– Qualora la destinazione fosse il Regno Unito oppure l’ Irlanda, il campione deve essere prelevato 30 giorni dopo la vaccinazione e 6 mesi prima del trasferimento dell’animale.
– Qualora la destinazione fosse la Svezia, il campione deve essere prelevato 120 giorni dopo la vaccinazione.
Il trasporto di animali da parte di Iberia verso il Regno Unito continua a non essere autorizzato, pertanto Iberia non accetterà nessun animale con destinazione Regno Unito.
Maggiori informazioni in www.colvema.org
Spostamenti da Paesi Terzi con condizioni favorevoli verso l’Unione Europea:
– Per alcuni Paesi europei (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Svizzera e Vaticano), sarà ammesso l’ingresso secondo quanto indicato nelle norme nazionali applicabili (fatta eccezione per Regno Unito, Irlanda, Malta e Svezia).
-Da determinati paesi con condizioni antirabiche favorevoli (Isola dell’Ascensione; Emirati Arabi Uniti; Antigua e Barbuda; Antille olandesi; Argentina; Australia; Aruba; Bosnia ed Erzegovina; Barbados; Bahrain; Bermuda; Bielorussia; Canada; Cile; Figi; Falkland Islands; Hong Kong; Croazia; Giamaica; Giappone; Saint Kitts e Nevis; Cayman Islands; Montserrat; Mauricius; Messico; Malesia; Nuova Caledonia; Nuova Zelanda; Polinesia francese; Saint Pierre e Miquelon; Federazione Russa; Singapore; Sant’Elena; Trinidad e Tobago; Taiwan; Stati Uniti d’America; Saint Vincent e Grenadine; Isole Vergini britanniche; Vanuatu; Wallis e Futuna; Mayotte) sarà consentito loro anche l’ingresso in stati europei (fatta eccezione per Regno Unito, Irlanda, Malta e Svezia) con il certificato in vigore, secondo quanto indicato dalle norme nazionali applicabili.
Per ulteriori informazioni consultare la pagina:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm *
*Disponibile solo in lingua inglese, francese e tedesco
Spostamenti da Paesi Terzi con altre condizioni, verso l’Unione Europea:
Nei casi di ingresso da determinati Paesi con condizioni antirabbiche sfavorevoli non inclusi nel punto anteriore, sarà ammessa l’entrata negli stati europei (fatta eccezione per Svezia, Regno Unito e Malta), con il certificato in vigore secondo quanto indicato nelle norme nazionali applicabili, in cui si certifichi che l’animale è stato oggetto di vaccinazione antirabica oppure di rivaccinazione antirabica che abbia validità conforme alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, con una vaccinazione inattivata di almeno un’unità di antigene per dose (norma della OMS), e che sia stata oggetto di una valutazione di anticorpi neutralizzanti di come minimo, 0,5 Ul/ml per campione. Tale campione dovrà essere stato prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e 3 mesi prima dello spostamento.