Per informazioni generali su questo tipo di VISTO, si prega di visitare il seguente sito del Governo italiano: vistoperitalia.esteri.it
A cosa serve e chi può utilizzarlo:
Il visto di Lavoro Autonomo – Imprenditore, consente a un cittadino straniero di entrare e risiedere in Italia per svolgere un’attività lavorativa in modo autonomo secondo il principio della programmazione dei flussi disciplinata dal Decreto Flussi, nel quale viene stabilito il numero di stranieri che possono entrare nel territorio nazionale per motivi di lavoro, inclusi gli ingressi per attività di lavoro autonomo – imprenditore.
La procedura inizia in Italia, dove la stessa Persona Fisica richiede all’ente territoriale italiano competente la rispettiva autorizzazione al lavoro (Nulla Osta). Una volta che l’ente italiano competente ha rilasciato l’AUTORIZZAZIONE, il lavoratore residente in Colombia può richiedere il visto.
Il visto può essere richiesto sei mesi prima della data del viaggio e fino a 15 giorni lavorativi prima della data del viaggio.
Tipo di visto: “C” visto per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni fino) o “D” visto per soggiorno di lunga durata (da più di 90 giorni fino a 365 giorni).
REQUISITI: Devono essere presentati seguendo il rigoroso ordine sotto indicato:
- Modulo di richiesta di visto Nazionale o Schengen debitamente compilato in tutti i campi e firmato.
- Due fotografie (3 cm x 4 cm), sfondo bianco a colore (identiche e recenti), una delle quali deve essere incollata al modulo nella casella corrispondente.
- Passaporto valido (con validità di almeno 3 mesi oltre la durata del visto) con almeno due pagine libere e una copia semplice del passaporto (solo la pagina del passaporto contenente i dati personali del titolare).
- Pagamento dei diritti consolari (portare l’originale del versamento effettuato sul conto corrente n. 11538667 della Banca GNB Sudameris – Art. 29).
- Carta d’identità colombiana – per gli stranieri cédula de extranjería e visto colombiano, in corso di validità (in entrambi i casi una copia ingrandita e leggibile).
- Copia semplice dei titoli di studio con relativa apostille. È possibile presentare anche la Dichiarazione di Valore.
- Nulla Osta della Questura competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma. La data del Nulla Osta non deve essere inferiore a tre mesi.
- Attestazione relativa alle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività lavorativa, rilasciata dalla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma. L’attestazione dovrà essere comunque d’importo non inferiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile dell’assegno sociale. Tal valore corrisponde, per l’anno 2024, a 841,99 Euro
- dimostrazione certa che il piano di investimento (business plan) sia di un certo rilievo ed interesse economico per l’Italia e di poter disporre di risorse proprie, provenienti da fonti lecite, uguali o superiori a 500.000 Euro
- che il piano di investimento (business plan) prospetti la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro
- Disponibilità di un reddito – relativo al precedente esercizio finanziario – di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€8.500), già acquisito nel Paese di residenza
- Disponibilità di un alloggio idoneo in base al luogo nel quale svolgerà la sua attività lavorativa e alla durata del soggiorno
- Prenotazione di un volo di sola andata con destinazione finale Italia.
Note:
- La procedura è strettamente personale. L’Ambasciata non ha autorizzato alcuna agenzia o intermediario per la richiesta del visto.
- La mancata presentazione di uno dei documenti sopra indicati può comportare il rifiuto della domanda di visto allo sportello. La domanda NON POTRÀ ESSERE ACCETTATA se i diritti consolari non sono stati interamente pagati in anticipo direttamente alla banca (vedi diritti consolari).
- L’Ambasciata d’Italia si riserva il diritto di richiedere la documentazione aggiuntiva che ritiene necessaria attraverso il documento denominato “Preavviso di Rigetto” che può essere rilasciato pochi giorni dopo aver esaminato la domanda di visto.
Poiché il visto è una concessione, anche se vengono presentati tutti i documenti richiesti, questo può essere concesso o rifiutato. In quest’ultimo caso, verrà rilasciato un “Provvedimento di Diniego“.