Per informazioni generali su questo tipo di VISTO, si prega di visitare il seguente sito del Governo italiano: vistoperitalia.esteri.it
A cosa serve e chi può utilizzarlo:
Il visto di Lavoro Subordinato- Lavoratore da Remoto consente a un cittadino straniero di entrare e risiedere in Italia per svolgere un’attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; il datore di lavoro o il committente potranno avere la Sede legale in Italia oppure all’estero.
Il visto può essere richiesto sei mesi prima della data del viaggio e fino a 15 giorni lavorativi prima della data del viaggio.
Tipo di visto: “C” visto per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni fino) o “D” visto per soggiorno di lunga durata (da più di 90 giorni fino a 365 giorni).
REQUISITI: Devono essere presentati seguendo il rigoroso ordine sotto indicato:
- Modulo di richiesta di visto Nazionale debitamente compilato in tutti i campi e firmato.
- Due fotografie (3 cm x 4 cm), sfondo bianco a colore (identiche e recenti), una delle quali deve essere incollata al modulo nella casella corrispondente.
- Passaporto valido (con validità di almeno 3 mesi oltre la durata del visto) con almeno due pagine libere e una copia semplice del passaporto (solo la pagina del passaporto contenente i dati personali del titolare).
- Pagamento dei diritti consolari (portare l’originale del versamento effettuato sul conto corrente n. 11538667 della Banca GNB Sudameris – Art. 29).
- Carta d’identità colombiana – per gli stranieri cédula de extranjería e visto colombiano, in corso di validità (in entrambi i casi una copia ingrandita e leggibile).
- Dimostrare lo status di lavoratore altamente qualificato dimostrabile attraverso una delle seguenti alternative:
- Il possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario (rilasciato da una Università competente nel paese dove è stato conseguito) che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
- Il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate; Il possesso di tali requisiti deve essere attestato antecedentemente la domanda di visto da una delle Autorità Italiane indicate all’articolo 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, (vedasi Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti – impresainungiorno.gov.it ). Ai fini del visto Il richiedente dovrà pertanto produrre copia della suddetta attestazione.
- Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante; Per provare il possesso di tale requisito il richiedente deve presentare i seguenti documenti rilasciati da Autorità Pubblica nel Paese dove tale esperienza è stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, Enti previdenziali, ecc.): – dati identificativi dell’impresa e lo specifico settore di attività in cui l’impresa opera od ha operato; – la posizione rivestita dall’interessato all’interno dell’impresa (titolare, socio, dipendente); – copia contratto di lavoro e/o copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato); – attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all’interno dell’impresa ed indicazione delle date di inizio e fine rapporto.
- Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia un dirigente o uno specialista nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
La documentazione di cui ai punti a), b) e d), rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE deve essere presentata in copia autentica (o copia conforme all’originale), dopo essere stata legalizzata apostillata dalle competenti Autorità corredata dalla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale. In particolare, con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, di cui al punto 1, in luogo della Dichiarazione di Valore è possibile presentare l’attestazione di comparabilità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).
Si fa enfasi sul fatto che il richiedente dovrà presentare in sede d’intervista la relativa Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ufficio Studi dell’Ambasciata d’Italia la cui richiesta potrà essere avanzata all’indirizzo mail: iicbogota@esteri.it in alternativa, in caso de presentare il CIMEA, il diretto interessato dovrà richiedere la verifica dei propri titoli e ottenere la “LUCE VERDE” senza la quale non si potrà ricevere la domanda.
- Dimostrazione di avere un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come lavoratore da remoto
- Disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€8.500), già acquisito nel Paese di residenza. Tale reddito non può essere dimostrato mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
- Il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 27 – quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT e disponibile al seguente link: http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view-metadata=1&lang=it&QueryId=12006
- Dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l’assenza di condanne a suo carico, negli ultimi 5 anni, per reati di cui all’articolo 22, comma 5- bis, del Testo Unico.
- Copertura sanitaria/assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, valida per tutto il periodo di soggiorno dalla data di partenza dal territorio colombiano con copertura minima di 30.000 Euro.
- Dimostrazione della disponibilità di alloggio attraverso una delle seguenti opzioni:
- Prenotazione di un albergo/residenza che copra i primi 10 giorni dalla data di arrivo in Italia.
- Lettera d’invito rilasciata da un cittadino italiano/europeo o straniero regolarmente residente in Italia (vedi formato).
- Prenotazione di un volo di sola andata con destinazione finale Italia.
Note:
- La procedura è strettamente personale. L’Ambasciata non ha autorizzato alcuna agenzia o intermediario per la richiesta del visto.
- La mancata presentazione di uno dei documenti sopra indicati può comportare il rifiuto della domanda di visto allo sportello. La domanda NON POTRÀ ESSERE ACCETTATA se i diritti consolari non sono stati interamente pagati in anticipo direttamente alla banca (vedi diritti consolari).
- L’Ambasciata d’Italia si riserva il diritto di richiedere la documentazione aggiuntiva che ritiene necessaria attraverso il documento denominato “Preavviso di Rigetto” che può essere rilasciato pochi giorni dopo aver esaminato la domanda di visto.
- Poiché il visto è una concessione, anche se vengono presentati tutti i documenti richiesti, questo può essere concesso o rifiutato. In quest’ultimo caso, verrà rilasciato un “Provvedimento di Diniego“.