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Cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”

*** Attualmente non sono disponibili appuntamenti per la richiesta di riconoscimento di cittadinanza per discendenza (ricostruzione di cittadinanza iure sanguinis). Si comunica altresì che è momentaneamente sospeso il servizio di prenotazione, nel portale Prenot@mi, per la richiesta di trascrizione di atti di nascita per maggiorenni. La data di ripresa degli appuntamenti verrà comunicata appena possibile sul sito dell’Ambasciata. ***

Il requisito essenziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana è dimostrare di essere discendente di un cittadino italiano che, per linea paterna, non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e i cui discendenti non abbiano mai perso o rinunciato alla cittadinanza italiana. Per linea materna la cittadinanza italiana si trasmette solo a partire dal 1º gennaio 1948 ed anche in questo caso i discendenti non devono aver mai perso o rinunciato alla cittadinanza italiana.

Per poter presentare la richiesta di cittadinanza, è necessario ottenere in originale l’estratto dell’atto di nascita del primo ascendente italiano (l’antenato nato in Italia e in seguito emigrato all’estero) e questo documento deve essere richiesto dall’interessato (non dall’Ambasciata) per posta ordinaria o elettronica, o presentandosi di persona o tramite un delegato al Comune italiano di nascita dell’ascendente. L’elenco dei Comuni è disponibile su http://www.comune-italia.it/. Se l’ascendente è nato prima dell’istituzione del Registro Civile italiano, si può presentare l’atto di battesimo rilasciato dalla parrocchia, legalizzato dalla Curia Vescovile della località e successivamente dalla Prefettura.

In accordo con quanto previsto dalla L.183/2011, l’Ambasciata non potrà accettare dichiarazioni nelle quali il richiedente indichi che parte dei documenti sono già stati presentati da un proprio congiunto, al quale sia già stata riconosciuta la cittadinanza italiana, presso un altro Comune italiano o presso un’altra Autorità consolare (Ambasciata o Consolato). Ogni nuova richiesta di ricostruzione di cittadinanza dovrà essere completa di tutta la documentazione prevista in originale.

L’interessato dovrà allegare al modulo di richiesta di riconoscimento di cittadinanza i seguenti documenti:

  1. estratto dell’atto di nascita dell’ascendente rilasciato dal Comune italiano (o dalla parrocchia);
  2. atti di nascita e di morte in originale, con apostille e traduzione, di tutti i discendenti in linea diretta risultanti dall’ albero genealogico che deve essere debitamente completato dall’interessato;
  3. atto di matrimonio in originale, con apostille e traduzione se non celebrato in Italia, dell’antenato italiano emigrato all’estero;
  4. atti di matrimonio (ed eventuali divorzi) in originale, con apostille e traduzione, dei discendenti in linea diretta, includendo quello dei genitori della persona che richiede la cittadinanza. Nel caso in cui alcuni ascendenti non abbiano contratto matrimonio, è necessario che nell’atto di nascita del figlio di questi sia riportata la firma del riconoscimento paterno e che vi sia un documento con il quale la madre accetta il riconoscimento paterno. In assenza di tale documento la catena di trasmissione della cittadinanza si rompe e non sarà possibile riconoscere la cittadinanza italiana al richiedente.
  5. copia del documento d’identità del coniuge NON italiano del richiedente;
  6. certificato rilasciato dal Ministerio degli Esteri colombiano (o del Paese in cui è emigrato) che dichiari che l’ascendente italiano non ha rinunciato alla cittadinanza italiana;
  7. ricevuta in originale di pagamento dei diritti consolari dell’importo in Pesos relativo all’art.7B della tabella dei diritti consolari e le istruzioni per il pagamento, che non viene rimborsata nel caso in cui la pratica non risulti completa o in caso il richiedente non abbia diritto al riconoscimento della cittadinanza;
  8. se nella documentazione sono registrati dati discordanti, è necessario ottenere la rettifica presso le Autorità competenti e allegare tali documenti insieme agli originali;
  9. se i discendenti non sono nati o non hanno contratto matrimonio in Colombia o in Italia, devono essere presentati gli atti in originale del rispettivo Paese, tradotti in italiano, apostillati e legalizzati presso il Consolato italiano presente nel Paese in cui vengono emessi i documenti.

L’Ambasciata d’Italia è competente per la trattazione delle pratiche di riconoscimento di cittadinanza italiana solo per i residenti in Colombia, pertanto i cittadini non colombiani dovranno presentare regolare permesso di soggiorno (“cedula de extranjeria”).