Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”

Requisiti per richiedere la cittadinanza

Un cittadino straniero (non italiano), che desideri richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve dimostrare di essere discendente da un cittadino italiano che rispetti i seguenti requisiti:

  • Per linea paterna: l’antenato italiano (colui che è nato in Italia e in seguito emigrato all’estero), non deve essere deceduto prima del 17 marzo 1861. Né lui, né i discendenti diretti di questo cittadino italiano devono mai aver perso o rinunciato alla cittadinanza italiana.
  • Per linea materna: i figli di cittadina italiana ricevono la cittadinanza dalla madre solo se nati a partire dal 1º gennaio 1948. Né lei, né i discendenti devono aver mai perso o rinunciato alla cittadinanza italiana.

Prima di presentare la richiesta di cittadinanza

Prima di presentare la richiesta di cittadinanza, l’interessato dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria a provare la propria discendenza da antenato italiano e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si è mai interrotta.

Presentazione della domanda

La documentazione da presentare è la seguente:

  1. Modulo di richiesta di trascrizione del proprio atto di nascita;
  2. Albero genealogico con indicazione di date di nascita, matrimonio e morte di tutti i componenti la catena di trasmissione della cittadinanza;
  3. Estratto dell’atto di nascita del primo ascendente italiano (colui che è nato in Italia e in seguito emigrato all’estero). Questo documento deve essere richiesto direttamente dall’interessato (non dall’Ambasciata) al Comune italiano di nascita dell’ascendente. L’elenco dei Comuni è disponibile nel sito Comuni-Italiani.it.
    Se l’ascendente è nato prima dell’istituzione del Registro Civile italiano (1° gennaio 1866), nel caso in cui il Comune non possa fornire l’atto di nascita, è possibile presentare l’atto di battesimo rilasciato dalla parrocchia, legalizzato dalla Curia Vescovile competente e successivamente dalla Prefettura;
  4. Atto di matrimonio originale dell’antenato italiano. Se il matrimonio non è stato celebrato in Italia, il documento deve essere corredato da apostilla, traduzione e apostilla della traduzione emessi nel paese in cui il matrimonio è stato celebrato;
  5. Atto di morte originale dell’antenato italiano con apostilla, traduzione e apostilla della traduzione;
  6. Atti di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti in linea diretta risultanti dall’albero genealogico. I documenti devono essere presentati in originale, e devono essere richiesti nel paese in cui sono stati registrati, con apostille, traduzioni e apostille delle traduzioni.
    Nel caso in cui alcuni discendenti non abbiano contratto matrimonio, è necessario che vi sia della documentazione che comprovi il riconoscimento paterno e l’accettazione da parte della madre del riconoscimento paterno, con firma autografa da parte di entrambi i genitori. In assenza di tale documentazione, la catena di trasmissione della cittadinanza non potrà essere accertata e, pertanto, non sarà possibile riconoscere la cittadinanza italiana al richiedente.
  7. Certificato di non naturalizzazione dell’antenato italiano rilasciato dal Ministero degli Esteri colombiano (o del paese in cui questi è emigrato) che dichiari che l’ascendente italiano non ha ottenuto la cittadinanza del paese di emigrazione. Se l’antenato si fosse naturalizzato, ottenendo la cittadinanza del paese di emigrazione, avrebbe perso automaticamente la cittadinanza italiana e, pertanto, non l’avrebbe potuta trasmettere ai suoi discendenti;
  8. Ricevuta originale di pagamento dei diritti consolari dell’importo in Pesos relativo all’art. 7B della tabella dei diritti consolari.
    Il pagamento dei diritti consolari è relativo alla presentazione e allo studio della richiesta di cittadinanza, pertanto non verrà rimborsato nel caso in cui la pratica non risulti completa o nel caso in cui il richiedente non abbia diritto al riconoscimento della cittadinanza.

Esito della richiesta

L’Ambasciata riceverà la documentazione precedentemente indicata e, a seguito della verifica della stessa, potrà:

  • Accogliere la richiesta e riconoscere la cittadinanza al richiedente: in questo caso, la documentazione verrà inviata al Comune competente e verrà data comunicazione per e-mail;
  • Respingere la richiesta ed emettere una Dichiarazione di diniego di cittadinanza, che verrà consegnata in originale al richiedente.

In ogni caso, il pagamento dei diritti consolari non potrà essere rimborsato.

L’Ambasciata d’Italia è competente per la trattazione delle pratiche di riconoscimento di cittadinanza italiana solo per le persone residenti in Colombia, pertanto i cittadini non colombiani dovranno dimostrare di essere regolarmente residenti in Colombia presentando l’idonea documentazione.

In accordo con quanto previsto dalla L.183/2011, l’Ambasciata non potrà accettare dichiarazioni nelle quali il richiedente indichi che parte dei documenti sono già stati presentati da un proprio congiunto, al quale sia già stata riconosciuta la cittadinanza italiana, presso un altro Comune italiano o presso un’altra Autorità consolare (Ambasciata o Consolato). Ogni nuova richiesta di ricostruzione di cittadinanza dovrà essere completa di tutta la documentazione prevista in originale.