Con l’entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della legge 4 novembre 2024 n.169, il reato di surrogazione di maternità commesso da un cittadino italiano è perseguibile anche all’estero e punito ai sensi della legge italiana. Ciò indipendente dal fatto che la relativa pratica sia consentita nel paese estero in cui ha avuto luogo.
Al reato di surrogazione di maternità si applica la pena prevista dall’art. 12, comma 6, della Legga 19 febbraio 2004 n.40, che già lo prevedeva e sanzionava sul territorio nazionale.
Si attira pertanto l’attenzione degli utenti sulla circostanza che, in applicazione dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, l’autorità consolare alla quale venga presentato l’atto di nascita di un bambino che risulti, o si possa presumere, essere nato mediante surrogazione di maternità, sarà tenuta a comunicare alla competente autorità giudiziaria nazionale la relativa ipotesi di reato, in concomitanza con l’invio dell’atto stesso al Comune italiano di riferimento.