La “maternita’ surrogata” e’ una pratica che, sia pur legale in alcuni Paesi (tra cui la Colombia), in Italia e’ esplicitamente vietata dalla Legge 19 febbraio 2004, n. 40. In base a tale pratica, viene impiantato un embrione creato artificialmente nell’utero della madre surrogata, donna estranea alla coppia, la quale porta avanti la gravidanza. Con la madre surrogata e’ normalmente concluso un contratto con cui la donna, in cambio del pagamento di una somma di denaro, si impegna a portare avanti la gravidanza e a non riconoscere il nascituro. Al momento del parto il bambino viene immediatamente dato ai genitori acquirenti ed e’ rilasciato dalle competenti autorita’ il certificato di nascita che attesta che i genitori sono i due coniugi.
Nel segnalare che la maternita’ surrogata e’ contraria anche ai principi sanciti dall’Unione Europea con la Convenzione di Oviedo con legge 145 del 2001, si fa presente che in Italia e’ attualmente all’attenzione del Parlamento un Progetto di Legge (gia’ approvato dalla Camera dei Deputati ed attualmente all’esame del Senato della Repubblica) che estende la punibilità del reato anche se commesso all’estero, mirando a contrastare il fenomeno delle coppie italiane che si recano all’estero per procedure di fecondazione assistita.
A fronte delle segnalazioni da parte di alcune Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero di casi di supposta surrogazione di maternita’, il Ministero dell’Interno ha indicato che in presenza di atti di nascita formalmente validi, il Consolato italiano all’estero, sebbene a conoscenza del fatto che la nascita derivi da “maternita’ surrogata”, deve accettare gli atti e inoltrarli al Comune competente, dando tuttavia nel contempo opportuna informazione delle particolari circostanze della nascita al Comune e alla Procura della Repubblica competente. L’ufficiale di stato civile, ai sensi della normativa vigente, verifichera’ la sussistenza dell’ipotesi che la nascita derivi da maternita’ surrogata per il rifiuto motivato alla trascrizione dell’atto. Al momento di ricevere l’atto di nascita i funzionari consolari faranno presente agli interessati che il medesimo atto, prima di essere trascritto nei registri di stato civile, sara’ fatto oggetto di scrupolosa attenzione relativamente ad eventuali problemi di contrarietà alla normativa vigente per violazione dei principi dell’ordinamento italiano in materia di “procreazione medicalmente assistita”. Dovrà altresì essere evidenziato da parte del funzionario consolare che nel caso in cui dalle indagini dovesse emergere che si tratta di “maternita’ surrogata” l’ufficiale dello stato civile non potra’ trascrivere gli atti di nascita nei registri di stato civile e gli interessati incorreranno nel delitto di cui all’art. 567 c.p., che comporta per gli indagati, in caso di condanna, la pena accessoria della decadenza della potestà genitoriale con evidenti conseguenze sui bambini ormai nati. Il Ministero dell’Interno ha statuito che, comunque nel supremo interesse del minore, allo stesso debba essere comunque rilasciato un documento di viaggio idoneo all’ingresso in Italia.
Le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione decidendo, su questione di massima di particolare importanza, relativa alla trascrivibili in Italia dell’atto di nascita, regolarmente formato in paese estero, di un bambino nato in un paese estero (nel caso specifico il Canada) attraverso la pratica della gestazione per altri, cui aveva fatto ricorso una coppia omoaffettiva maschile di cittadini italiani, uniti in matrimonio presso tale Stato estero, con atto successivamente trascritto in Italia nel registro delle unioni civili, hanno affermato che: la pratica della gestazione per altri, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; ciò esclude l’automatica trascrivibilita’ del provvedimento giudiziario straniero, e “a fortiori” dell’originario atto di nascita, nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, oltre al padre biologico, anche se l’atto di nascita è stato formato in conformità della “lex loci”; che, nondimeno, anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale, e che l’ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, in quanto, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello “status” di figlio, al legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.