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Visto di Transito per Marittimi

Per informazioni generali su questo tipo di VISTO, si prega di visitare il seguente sito del Governo italiano: vistoperitalia.esteri.it

A cosa serve e chi può richiederlo

Il visto di transito marittimo permette al cittadino straniero, che si occupa come personale marittimo (applicabile solo a coloro che non sono esenti dal Visto C per entrare nel territorio Schengen), di imbarcare o sbarcare da navi che battono bandiera non italiana, in porti italiani o nello spazio Schengen. Il visto sarà concesso a condizione che sia possibile confermare la presenza della nave attraverso la comunicazione delle autorità portuali italiane (Capitaneria di Porto).

In aggiunta, la medesima tipologia può essere rilasciata anche a marittimi che imbarcheranno su navi battente bandiera italiana unicamente in caso di sbarco per fine ingaggio previsto in un porto italiano

Il visto può essere richiesto sei mesi prima della data del viaggio e fino a 15 giorni lavorativi prima della data del viaggio.

Tipo di visto: “C” visto per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni)

REQUISITI: Devono essere presentati seguendo il rigoroso ordine sotto indicato.

  1. Modulo di richiesta di visto Schengen debitamente compilato in tutti i campi e firmato.
  2. Due fotografie (3 cm x 4 cm), sfondo bianco a colore (identiche e recenti), una delle quali deve essere incollata al modulo nella casella corrispondente.
  3. Pagamento dei diritti consolari (portare l’originale del versamento effettuato sul conto corrente n. 11538667 della Banca GNB Sudameris – Art. 29. Non si accettano copie o bonifici bancari diretti).
  4. Passaporto valido (con validità di almeno 3 mesi oltre la durata del visto) con almeno due pagine libere e una copia semplice del passaporto (solo la pagina del passaporto contenente i dati personali del titolare).
  5. Carta d’identità colombiana – per gli stranieri cédula de extranjería e visto colombiano, in corso di validità (fotocopia ingrandita e leggibile).
  6. Libretto marittimo in originale e fotocopia così come dei certificati che lo accreditano per lo svolgimento di attività lavorativa a bordo come “gente di mare”
  7. Dimostrazione dell’effettiva necessità o convenienza di transitare attraverso lo spazio Schengen
  8. Dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000 (visualizza)
  9. Disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità), se sono previste soste durante il transito
  10. Assicurazione medica con la seguente copertura:
    a. Assistenza medica per malattia: copertura minima di 30.000 euro.
    b. Assistenza medica per infortuni: copertura minima di 30.000 euro.
    c. Rimpatrio: copertura minima di 30.000 euro.
    La compagnia assicurativa deve avere un rappresentante/sede in Europa. L’assicurazione di viaggio non può avere una franchigia. L’assicurazione deve essere valida per la durata del visto.
  11. Prenotazione di un volo con transito in Italia.

Note:

  • La richiesta di visto deve essere presentata presenzialmente dall’interessato.
  • La procedura è strettamente personale. L’Ambasciata non ha autorizzato alcuna agenzia o intermediario per la richiesta del visto.
  • La mancata presentazione di uno dei documenti sopra indicati può comportare il rifiuto della domanda di visto allo sportello. La domanda non potrà essere accettata se i diritti consolari non sono stati interamente pagati in anticipo direttamente alla banca (vedi diritti consolari).
  • L’Ambasciata d’Italia si riserva il diritto di richiedere la documentazione aggiuntiva che ritenga necessaria.
  • La presentazione della documentazione richiesta non comporta necessariamente la concessione del visto. Poiché il medesimo è una concessione, anche qualora dovessero essere presentati tutti i documenti summenzionati, questo può essere concesso o rifiutato. In quest’ultimo caso, verrà rilasciato un “Provvedimento di Diniego“.