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Atto di assenso

L’atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore (di qualunque cittadinanza) è tenuto a sottoscrivere per il rilascio del passaporto del figlio italiano minorenne.

Nel caso in cui chi firma l’atto di assenso sia cittadino dell’Unione Europea all’atto di assenso (modulo) va allegata una fotocopia del documento di identità europeo (pagina del passaporto dove compare la firma oppure documento d’identità sia fronte che retro).

Nel caso in cui chi firma l’atto di assenso NON sia cittadino dell’Unione Europea, la firma sul modulo (da apporre in presenza del funzionario pubblico) dovrà essere autenticata nei seguenti modi:

  1. presso l’Ambasciata o presso un Consolato Onorario per i residenti in Colombia;
  2. presso una Questura per chi si trova in Italia;
  3. presso una Rappresentanza diplomatico-consolare italiana per chi si trova all’estero in una circoscrizione consolare differente dalla Colombia.

Non verrà accettato l’atto d’assenso con firma autenticata presso uno Studio notarile colombiano.

La sottoscrizione dell’atto di assenso deve avvenire in una data prossima o contestuale alla richiesta del passaporto. Non verranno accettati atti di assenso recanti date anteriori ai due mesi precedenti la data di richiesta del rilascio del passaporto a favore del minorenne italiano.

Se l’atto di assenso viene sottoscritto ai fini del rilascio del passaporto presso l’Ambasciata d’Italia in Bogotà (orari di ricevimento) o presso un Ufficio consolare onorario in Colombia nessun pagamento dovrà essere corrisposto.

Nel caso in cui l’atto di assenso da sottoscrivere sia da presentare presso una Questura per chi si trova in Italia o presso una Rappresentanza diplomatico-consolare italiana per chi si trova all’estero in una circoscrizione consolare differente dalla Colombia si dovrà presentare anche l’originale della ricevuta di pagamento (art. 19 – tariffe consolari).

  • Decreto consolare

In mancanza dell’atto di assenso dell’altro genitore, il Capo Missione o il Capo della Cancelleria consolare – nella veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella Circoscrizione Consolare di sua competenza – possono autorizzare il rilascio del passaporto al richiedente con apposito decreto consolare, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito. Per richiedere l’emissione del decreto, è necessario presentare:

  1. il modulo di richiesta nel quale devono essere indicati i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene ritenuto ingiustificato. Nella richiesta devono essere indicati l’indirizzo e i recapiti (telefono e posta elettronica) del genitore non consenziente;
  2. l’originale della ricevuta di pagamento (art. 31 – tariffe consolari).

La procedura di decreto consolare è da considerarsi di natura eccezionale e giudiziaria, pertanto può essere utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto d’assenso previsto dalla legge.

Nel caso in cui i figli minori siano residenti presso altra Circoscrizione Consolare o in Italia, l’istanza dovrà essere presentata al Console o al Tribunale dei Minorenni del luogo di residenza dei minori.