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Visto per Ricongiungimento Familiare per Figli Minorenni

Per informazioni generali su questo tipo di VISTO, visitate il seguente sito del Governo italiano: vistoperitalia.esteri.it

A cosa serve e chi può richiederlo

Viene utilizzato per il ricongiungimento familiare tra i genitori (cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia) e i figli minorenni residenti in Colombia.

La procedura inizia in Italia, dove il genitore presenta la domanda di ricongiungimento familiare presso la Prefettura territorialmente competente. Una volta che la predetta autorità abbia rilasciato il Nulla Osta, il minore potrà richiedere il visto.

Il visto può essere richiesto sei mesi prima della data del viaggio e fino a 15 giorni lavorativi prima della data del viaggio.

Tipo di visto: “D” visto per soggiorno di lunga durata (da più di 90 giorni fino a 365 giorni).

 REQUISITI: Devono essere presentati seguendo il rigoroso ordine sotto indicato.

  1. Modulo di richiesta di visto Nazionale debitamente compilato in tutti i campi e firmato.
  2. Due fotografie (3 cm x 4 cm), sfondo bianco a colore (identiche e recenti), una delle quali deve essere incollata al modulo nella casella corrispondente.
  3. Pagamento dei diritti consolari (portare l’originale del versamento effettuato sul conto corrente n. 11538667 della Banca GNB Sudameris – Art. 29. Non si accettano fotocopie o bonifici bancari diretti).
  4. Passaporto valido (con validità di almeno 3 mesi oltre la durata del visto) con almeno due pagine libere e una fotocopia del passaporto (solo la pagina del passaporto contenente i dati personali del titolare).
  5. Carta d’identità colombiana – per gli stranieri cédula de extranjería e visto colombiano, in corso di validità (fotocopia ingrandita e leggibile).
  6. Fotocopia del “Nulla Osta” rilasciato dalla Prefettura – S.U.I. (Sportello Unico Immigrazione).
  7. Atto di nascita del minorenne che richiede il visto – insieme all’apostilla rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri della Colombia. (Originale e fotocopia)
  8. Atto di matrimonio dei genitori, qualora esista il vincolo matrimoniale. Deve essere presentato insieme all’apostilla rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri della Colombia. (Originale e fotocopia).
    Importante: nel caso in cui non esista matrimonio tra i genitori e l’iscrizione del figlio/a sia stata effettuata solo da uno di loro, è indispensabile che il/la richiedente del Nulla Osta S.U.I di ricongiungimento familiare abbia dichiarato il minore; in caso contrario il figlio dovrà essere riconosciuto. Tale riconoscimento dovrà essere registrato nell’Atto di nascita del figlio/a.
  9. Traduzione in italiano del documento di cui al punto 7 e 8, apostillata dalle autorità locali. https://ambbogota.esteri.it/es/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti/
  10. Fotocopia del Permesso di soggiorno e del Passaporto (solo della pagina contenente i dati personali) del genitore residente in Italia.
  11. Fotocopia leggibile della Carta d’identità colombiana di entrambi i genitori.
  12. Autorizzazione sottoscritta dai genitori che confermi che il minore è autorizzato a viaggiare e risiedere in Italia (vedi modulo Modelo B menor de edad ricongiungimento familiare). L’autorizzazione deve essere sottoscritta dinnanzi a un notaio (o al giudice minorile) e apostillata dal Ministero degli Affari Esteri colombiano. In alternativa, se entrambi i genitori si trovano temporaneamente in Colombia, l’autorizzazione può essere firmata davanti al funzionario dell’Ambasciata d’Italia. Nel caso in cui entrambi i genitori si trovino in Italia, l’autorizzazione deve essere rilasciata davanti a uno dei Consolati del paese di origine operanti in Italia e apostillata dalle autorità competenti in Colombia (originale e copia). In tutti i casi portare con sé l’originale – che verrà restituito – e la fotocopia che verrà conservata agli atti dell’Ambasciata.
    Importante: è fondamentale che sull’autorizzazione al viaggio compaia la dicitura “residenza”. Se non compare, la domanda di visto non sarà accettata.
  13. Autorizzazione dei genitori a richiedere il visto per un minore (vedi modulo). L’autorizzazione deve essere rilasciata davanti a un notaio (o a un giudice minorile) e apostillata dal Ministero degli Affari Esteri colombiano. In alternativa, se entrambi i genitori si trovano temporaneamente in Colombia, tale autorizzazione può essere firmata davanti al funzionario dell’Ambasciata d’Italia. Nel caso in cui entrambi i genitori si trovino in Italia, l’autorizzazione deve essere sottoscritta davanti a uno dei Consolati del paese di origine operanti in Italia e apostillata dalle autorità competenti in Colombia (originale e copia). In ogni caso portare con sé l’originale – che verrà restituito – e la copia che verrà conservata agli atti dell’Ambasciata.
  14. Permesso di uscita dal paese rilasciato da Migración Colombia e apostillato dal Ministero degli Affari Esteri colombiano (originale e copia).
  15. I minori che non possano presentarsi con uno o entrambi i genitori per cause di forza maggiore (es. si trovino all’estero) dovranno essere accompagnati da un adulto debitamente autorizzato con una procura legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri della Colombia (originale e copia).
  16. Prenotazione di sola andata con destinazione finale Italia.

NOTE:

  • La richiesta di visto deve essere presentata presenzialmente dall’interessato e dovrà essere presente il minore.
  • Potranno essere ricevute solo le richieste di visto da persone residenti in Colombia.
  • La procedura è strettamente personale. L’Ambasciata non ha autorizzato alcuna agenzia o intermediario per la richiesta del visto.
  • Si informa che l’Ufficio Visti non potrà ricevere la domanda fintanto che non abbia ricevuto il Nulla Osta trasmesso dall’Ufficio S.U.I. (Prefettura in Italia).
  • Si ricorda che il “Nulla Ostaha una validità di 6 mesi (dalla data di emissione del S.U.I.) e deve essere utilizzato prima della sua scadenza.
  • L’Ambasciata può ricevere richieste di visto da parte di persone che abbiano appena raggiunto la maggiore età, purché il “Nulla Osta” sia stato rilasciato prima dei 18 anni.
  • La mancata presentazione di uno dei documenti sopra indicati può comportare il rifiuto della domanda di visto allo sportello. La domanda non potrà essere accettata se i diritti consolari non sono stati interamente pagati in anticipo direttamente alla banca (vedi diritti consolari).
  • L’Ambasciata d’Italia si riserva il diritto di richiedere la documentazione aggiuntiva che ritenga necessaria.
  • Il visto (se concesso) potrà essere rilasciato con una data di validità alcuni giorni prima dell’ingresso in Italia. Coloro che desiderino entrare in Italia prima di tale data potranno entrare come turisti (senza visto) per un massimo di 3 mesi se la loro nazionalità rientra tra quelle esentate dalla richiesta di un visto turistico.
  • La presentazione della documentazione richiesta non comporta necessariamente la concessione del visto. Poiché il medesimo è una concessione, anche qualora dovessero essere presentati tutti i documenti summenzionati, questo può essere concesso o rifiutato. In quest’ultimo caso, verrà rilasciato un “Provvedimento di Diniego“.
  • Se il visto viene concesso, il titolare, una volta arrivato in Italia, deve richiedere il Permesso di Soggiorno alle autorità italiane competenti entro i primi otto giorni lavorativi.