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Visto per il ricongiungimento tra figli e genitori

Per informazioni generali su questo tipo di VISTO, visitate il seguente sito del Governo italiano: vistoperitalia.esteri.it

A cosa serve e chi può richiederlo:

Serve per il ricongiungimento familiare tra il minore straniero (regolarmente residente in Italia) e il/i genitore/i (regolarmente residente/i in Colombia) economicamente dipendente dal minore.

Per il ricongiungimento familiare tra italiani/europei e stranieri si vedano le rispettive istruzioni.

La procedura inizia in Italia, dove il minore straniero, regolarmente residente in Italia, presenta la domanda di ricongiungimento familiare alla “Prefettura” (Ufficio S.U.I.). Una volta che la Prefettura ha rilasciato il nulla osta (“Nulla Osta”), i genitori possono richiedere il visto.

Il visto può essere richiesto sei mesi prima della data del viaggio e fino a 15 giorni lavorativi prima della data del viaggio.

Tipo di visto: “D” Visto per soggiorni di lunga durata, per soggiorni superiori a 90 giorni fino a 365 giorni.

REQUISITI:

  1. Modulo di richiesta di visto Nazionale debitamente compilato in tutti i campi e firmato.
  2. Due fotografie (3 cm x 4 cm), sfondo bianco a colore (identiche e recenti), una delle quali deve essere incollata al modulo nella casella corrispondente.
  3. Passaporto valido (con validità di almeno 3 mesi oltre la durata del visto) con almeno due pagine libere e una copia semplice del passaporto (solo la pagina del passaporto contenente i dati personali del titolare).
  4. Pagamento dei diritti consolari (portare l’originale del versamento effettuato sul conto corrente n. 11538667 della Banca GNB Sudameris – Art. 29).
  5. Carta d’identità colombiana – per gli stranieri cédula de extranjería, in corso di validità (in entrambi i casi solo una copia ingrandita e leggibile).
  6. Copia del “Nulla Osta” rilasciato dalla Prefettura – S.U.I. (Sportello Unico Immigrazione).
  7. Atto di nascita del bambino residente in Italia – deve essere presentato in originale e in copia insieme all’apostilla rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri della Colombia.
  8. Traduzione in italiano dei documenti di cui ai punti 7, apostillata dalle autorità locali. https://ambbogota.esteri.it/es/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti/
  9. Copia semplice della carta d’identità colombiana del minore straniero (regolarmente residente in Italia).
  10. Copia semplice della pagina dei dati del passaporto colombiano del minore straniero (regolarmente residente in Italia).
  11. Copia semplice del Permesso di Soggiorno del minore straniero (regolarmente residente in Italia).
  12. Dichiarazione di composizione del nucleo familiare del richiedente il visto secondo il modello A. https://ambbogota.esteri.it/wp-content/uploads/2023/11/Modelo-A.pdf. Questa dichiarazione può essere firmata davanti al funzionario addetto al visto o presso lo studio notarile.
  13. Prova di dipendenza economica dal figlio richiedente il ricongiungimento familiare, attraverso trasferimenti di valuta/banche dimostrabili e pertinenti (in base al costo della vita locale), continui, costanti e prolungati per un periodo minimo di due anni. Tale documentazione deve essere presentata in originale.
  14. Prenotazione di un volo di sola andata con destinazione finale Italia.

NOTE IMPORTANTI:

  • Se i genitori hanno più di 65 anni e hanno altri figli, deve essere dimostrato che questi ultimi non sono in grado di prendersi cura dei genitori per gravi motivi di salute debitamente documentati.
  • Per i genitori di età inferiore ai 65 anni, la dipendenza economica può essere dimostrata se i genitori non hanno altri figli nel Paese di origine o di precedenza.
  • La procedura è strettamente personale. L’Ambasciata non ha autorizzato alcuna agenzia o intermediario per la richiesta del visto.
  • Si ricorda che l’Ufficio Visti non può ricevere la domanda di visto finché l‘Ambasciata non riceve il Nulla Osta trasmesso dall’Ufficio S.U.I. (Prefettura in Italia).
  • Si ricorda che il “Nulla Ostaha una validità di 6 mesi (dalla data di emissione del S.U.I.) e deve essere utilizzato prima della sua scadenza.
  • La mancata presentazione di uno dei documenti sopra indicati può comportare il rifiuto della domanda di visto allo sportello. La domanda NON POTRÀ ESSERE ACCETTATA se i diritti consolari non sono stati interamente pagati in anticipo direttamente alla banca (vedi diritti consolari).
  • L’Ambasciata d’Italia si riserva il diritto di richiedere la documentazione aggiuntiva che ritiene necessaria attraverso il documento denominato “Preavviso di Rigetto” che può essere rilasciato pochi giorni dopo aver esaminato la domanda di visto.
  • Poiché il visto è una concessione, anche se vengono presentati tutti i documenti richiesti, questo può essere concesso o rifiutato. In quest’ultimo caso, verrà rilasciato un “Provvedimento di Diniego“.
  • Se il visto viene concesso, il titolare, una volta arrivato in Italia, deve richiedere il Permesso di Soggiorno alle autorità italiane competenti entro i primi otto giorni lavorativi.