GUIDARE IN ITALIA CON PATENTE STRANIERA
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea possono guidare sul territorio italiano, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.
La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
L’Autorità colombiana competente per il rilascio del permesso internazionale è l’Automobil Club de Colombia.
RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DEL RINNOVO PATENTE ITALIANA
Si informa che possono richiedere il rilascio dell’attestazione del rinnovo della patente italiana (sempre che non sia scaduta da più di cinque anni) i titolari di patente di guida, indipendentemente dalla loro nazionalità e dall’iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) purché dimoranti nello Stato, dove è presentata la richiesta, per un periodo di almeno 6 mesi.
Si ricorda che in caso di furto o smarrimento della patente non viene rilasciato un duplicato della stessa.
Prima del rilascio dell’Attestazione del rinnovo della patente da parte della gli interessati dovranno effettuare la visita medica con il medico di fiducia di questa Ambasciata, per ottenere il relativo certificato.
Per maggiori informazioni sui medici di fiducia consultare il seguente link: Medici di fiducia e di riferimento dell’Ambasciata – Ambasciata d’Italia Bogotà (esteri.it)
L’interessato dovrà recarsi presso l’Ambasciata durante l’orario di ricezione del pubblico e presentare la seguente documentazione:
- Modulo di richiesta;
- Originale della ricevuta di versamento delle tariffe consolari (vedi tabella tariffe art. 66D);
- Originale del Certificato medico rilasciato dal medico di fiducia durante la visita con timbro e firma;
- Originale e copia della patente;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si ricorda l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’Art. 126 del Codice della Strada anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso l’Autorità diplomatico-consolare italiana sia ancora valido.
Sarà sempre necessario conservare l’attestazione unitamente alla patente di guida e in particolare esibirla per effettuare la visita medica per la conferma di validità in Italia al fine di provare al medico accertatore l’avvenuto rinnovo all’estero e quindi di dimostrare l’assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.